venerdì 20 novembre 2009

Oggi parliamo di INVENTARIO di Magazzino


Cosa si prefigge un inventario:

Scopo dell’inventario è di verificare l’esattezza dei dati contenuti nella contabilità di una azienda ossia di rilevare che le quantità fisiche presenti nelle disponibilità della azienda e quelle presenti nella contabilità aziendale siano identiche.

Come si effettua un inventario

  • Ottenere dalla azienda un tabulato delle giacenze fisiche o dei beni da inventariare.
  • Stabilire una data in cui effettuare l’inventario
  • Istruire le persone che effettueranno l’inventario o che in qualche modo ne saranno coinvolte.
  • L’attività della azienda mentre si effettua un inventario deve essere fermata nelle attività che interferiscono con le conte fisiche.
  • Lo spazio fisico in cui sono presenti i beni deve essere delimitato e conosciuto da chi effettua le conte.
  • Le persone che effettuano l’inventario devono essere istruite sull’area di loro competenza e devono essere dotate di un apposito tabulato per le conte inventariali
  • Tale tabulato NON deve contenere le risultanze contabili presenti in contabilità (CD inventario alla cieca).
  • Le persone che effettuano le conte devono essere selezionate possibilmente seguendo criteri di terzietà e obiettività
  • Le persone non devono essere coinvolte in aree su cui prestano regolarmente lavoro (ad esempio i magazzinieri non devono contare la merce nel loro reparto).
  • Se possibile le persone che effettuano le conte devono essere divise in squadre di due persone, possibilmente coinvolgendo anche personale di aree differenti dal magazzino.
  • Nel caso di conte successive alla prima, le squadre non dovrebbero mai verificare le proprie conte.
  • beni presenti nell’area devono essere inseriti nella tabella di conta.
  • Devono essere evidenziati i beni di proprietà della società, il loro stato di conservazione, la presenza di qualsiasi anomalia.
  • Devono essere evidenziati i beni di terzi presenti nell’area.
  • Per i beni propri presso terzi va effettuata una richiesta scritta al terzo SENZA l’indicazione delle quantità che risultano dalla contabilità.
  • Per le merci viaggianti o per le merci in entrata/uscita alla data dell’inventario deve essere effettuata una verifica cartacea con D.D.T. e/o altra documentazione.


  • Operazione Post Inventario
  • Raccolta delle schede di conta
  • Verifica delle eventuali discrepanze con i dati contabili
  • Raccolta delle informazioni sulle giacenze relative ai beni di terzi e alla presenza di merce obsoleta, a lenta rotazione ecc.
  • Analisi delle differenze inventariali
  • Eventuale secondo intervento di conta sulle discrepanze di cui non si riesce a comprendere la natura o su cui vi siano dubbi.
  • Riconciliazione delle differenze a saldo zero e stesura dell’inventario definitivo.
  • Redazione di memorandum

  • Al termine dell’inventario viene redatto un memorandum che contiene:
  • Le differenze inventariali suddivise per codice di prodotto.
  • Una valorizzazione di tali differenze.
  • Una valorizzazione dei beni di terzi e dei beni viaggianti.
  • Valorizzazione dei beni a lenta rotazione.
  • Valorizzazione delle merci in entrata e in uscita in prossimità della data dell’inventario laddove siano richieste per gli stanziamenti di fine anno.
  • Raccolta materiali

  • Ai fini di una analisi fiscale corretta è opportuno segnalare nelle differenze inventariali queste categorie:
  • Furti e Ammanchi.
  • Errori di Contabilizzazione (carico e scarico).
  • Merci distrutte o non più vendibili.
  • Riflessi civilistici

  • Dall’inventario emergono informazioni che impattano sulle aree di bilancio
  • Rimanenze finali
  • Fondo svalutazione del magazzino
  • Conti d’ordine
  • Ricavi e Costi (Cut off delle merci entrate e uscite)

  • Riflessi fiscali dell’inventario
    Le differenze che emergono al termine dell’inventario hanno un diverso impatto fiscale a seconda che siano deducibili (o imponibili) dal reddito di impresa o meno.

    Differenze deducibili

  • Furti e ammanchi purchè adeguatamente documentati (art 1 D.P.R. 441/1997)
  • Perdite volontarie di beni (art. 2 comma 4 DPR 441/1997)
  • Perdite involontarie di beni (art.2 comma 3)
  • Differenze inventariali fisiologiche (art. 5 DPR 441/1997)
  • Differenze indeducibili

  • Furti e ammanchi senza documentazione probatoria.
  • Variazioni la cui natura o la cui origine non è possibile ricostruire.
  • Errori di contabilizzazione di esercizi precedenti.

  • Differenze inventariali positive

  • Sopravvenienze attive (art 109 Tuir)
  • Relative a sopravvenienze inventariali negative.

  • Quando non si effettua l’inventario

  • La procedura inventariale non è necessaria nei casi in cui:
  • L’ammontare dei beni sia talmente esiguo da non essere significativo nella redazione di un bilancio.
  • L’ammontare di beni sia garantito da una terza parte (esempio le rimanenze di titoli il cui ammontare è confermato dalla documentazione inviata dalla Banca).
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